La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.Articolo 1, comma 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4
Cosa c'è di meglio di una
legge dello Stato per chiarire un po' le traduzioni dei vari termini di GNOME che ruotano intorno alla a11y e per riprendere a scrivere su questo blog che ancora non ha un nome?
All'articolo 2 si recita:
Ai fini della presente legge, si intende per:- «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
- «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
Se ne deducono quindi tre importanti nozioni per il nostro glossario:
- accessibility va tradotto come accessibilità;
- assistive technology va tradotto come tecnologia assistiva:
- visto che vale ai fini di una legge direi che non serve nemmeno discutere su TP.
Ovviamente la legge poi scade un po' nel banale, ma questa è un'altra storia.
Andiamo allora a consultare a Circolare AIPA del 6 settembre 2001 (
n. AIPA/CR/32) dal titolo
Criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni informatiche a persone disabili.
Anche qui troviamo "tecnologie assistive" e varie altre definizioni:
- Per disabilità si intende qualsiasi restrizione o impedimento nel normale svolgimento di un'attività derivante da una menomazione. [...] il termine "accessibilità" va inteso quindi come la proprietà dei sistemi informatici di essere fruibili senza discriminazioni derivanti da disabilità.
- Le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono di superare o ridurre le condizioni di svantaggio dovute ad una specifica disabilità, vengono di seguito denominate "tecnologie assistive" o "ausili".
- Il grado più elevato di accessibilità si consegue attuando il principio della "progettazione universale", secondo il quale ogni attività di progettazione deve tenere conto della varietà di esigenze di tutti i potenziali utilizzatori. Questo principio, applicato ai sistemi informatici, si traduce nella progettazione di sistemi, prodotti e servizi fruibili da ogni utente, direttamente o in combinazione con tecnologie assistive.
La lettura di questa circolare è interessante, specie quando va a definire i criteri di accessibilità per le applicazioni. Ma prima di ciò, una quarta nozione importante da ribadire:
- quando non si voglia usare la parola accessibilità per ragioni varie (es. ripetuta più volte nella stessa frase o necessità di un sinonimo) allora la parafrasi accesso universale è ben più gradito di accesso facilitato.
La circolare inoltre ci definisce alcuni strumenti di tecnologia assistiva:
- screen reader per ciechi, con sintesi vocale o display Braille
- funzioni di ausilio per ipovedenti e disabili motori fornite dal sistema
- applicativo specifico di ingrandimento di schermo
- sistema di input vocale, con dettatura di testo e emulazione di comandi di tastiera e/o mouse
- ausilio per disabili motori, con tastiera e/o mouse alternativi
Ovviamente mi riservo di condurre altre indagini sul sito dell'
AIPA, visto che, stando alla circolare "
sta progettando la realizzazione di un sito specificatamente dedicato alla accessibilità. Nel frattempo, chiunque volesse inviare osservazioni, contributi, richieste, può inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo accesso@aipa.it".