21 settembre 2005

Parliamo di accessibilità - chiacchierata 1

La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
Articolo 1, comma 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4

Cosa c'è di meglio di una legge dello Stato per chiarire un po' le traduzioni dei vari termini di GNOME che ruotano intorno alla a11y e per riprendere a scrivere su questo blog che ancora non ha un nome?

All'articolo 2 si recita:
Ai fini della presente legge, si intende per:
  • «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
  • «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
Se ne deducono quindi tre importanti nozioni per il nostro glossario:
  • accessibility va tradotto come accessibilità;
  • assistive technology va tradotto come tecnologia assistiva:
  • visto che vale ai fini di una legge direi che non serve nemmeno discutere su TP.
Ovviamente la legge poi scade un po' nel banale, ma questa è un'altra storia.

Andiamo allora a consultare a Circolare AIPA del 6 settembre 2001 (n. AIPA/CR/32) dal titolo Criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni informatiche a persone disabili.

Anche qui troviamo "tecnologie assistive" e varie altre definizioni:
  • Per disabilità si intende qualsiasi restrizione o impedimento nel normale svolgimento di un'attività derivante da una menomazione. [...] il termine "accessibilità" va inteso quindi come la proprietà dei sistemi informatici di essere fruibili senza discriminazioni derivanti da disabilità.
  • Le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono di superare o ridurre le condizioni di svantaggio dovute ad una specifica disabilità, vengono di seguito denominate "tecnologie assistive" o "ausili".
  • Il grado più elevato di accessibilità si consegue attuando il principio della "progettazione universale", secondo il quale ogni attività di progettazione deve tenere conto della varietà di esigenze di tutti i potenziali utilizzatori. Questo principio, applicato ai sistemi informatici, si traduce nella progettazione di sistemi, prodotti e servizi fruibili da ogni utente, direttamente o in combinazione con tecnologie assistive.
La lettura di questa circolare è interessante, specie quando va a definire i criteri di accessibilità per le applicazioni. Ma prima di ciò, una quarta nozione importante da ribadire:
  • quando non si voglia usare la parola accessibilità per ragioni varie (es. ripetuta più volte nella stessa frase o necessità di un sinonimo) allora la parafrasi accesso universale è ben più gradito di accesso facilitato.

La circolare inoltre ci definisce alcuni strumenti di tecnologia assistiva:
  • screen reader per ciechi, con sintesi vocale o display Braille
  • funzioni di ausilio per ipovedenti e disabili motori fornite dal sistema
  • applicativo specifico di ingrandimento di schermo
  • sistema di input vocale, con dettatura di testo e emulazione di comandi di tastiera e/o mouse
  • ausilio per disabili motori, con tastiera e/o mouse alternativi
Ovviamente mi riservo di condurre altre indagini sul sito dell'AIPA, visto che, stando alla circolare "sta progettando la realizzazione di un sito specificatamente dedicato alla accessibilità. Nel frattempo, chiunque volesse inviare osservazioni, contributi, richieste, può inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo accesso@aipa.it".

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